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La Costituzione della Repubblica italiana

Il testo vigente in lingua italiana, inglese, spagnolo e francese

Il 2 giugno 1946 gli italiani si recarono alle urne per scegliere tra Monarchia e Repubblica e per eleggere i loro rappresentanti all’Assemblea costituente. Per la prima volta, infatti, un'assemblea straordinaria, composta da 556 deputati, viene chiamata a redigere la Carta fondamentale dello Stato. Vale la pena sottolineare che per la prima volta sono chiamate a far parte di un’Assemblea elettiva 21 donne (9 democristiane, 9 comuniste, 2 socialiste e una del Fronte dell’uomo qualunque).

La legislatura costituente apre i suoi lavori lavori nell’Aula di Palazzo Montecitorio il 25 giugno 1946 ed elegge il suo Presidente, Giuseppe Saragat. Il compito di redigere il Progetto di Costituzione da sottoporre all’esame dell’Assemblea viene affidato alla Commissione per la Costituzione. Il Presidente Saragat chiama a farne parte 75 deputati secondo il principio della consistenza numerica dei Gruppi. La Commissione, per questo nota come "Commissione dei 75", è presieduta da Meuccio Ruini e ne fanno parte i più insigni costituzionalisti e giuristi eletti all’Assemblea costituente.

La Commissione per la Costituzione organizza i suoi lavori attraverso tre Sottocommissioni: la prima, presieduta dall'on. Tupini, si occupa dei diritti civili e politici; la seconda, presieduta dall'on. Terracini, si occupa dell'organizzazione costituzionale dello Stato; la terza, presieduta dall'on. Ghidini, si occupa dei rapporti economici e sociali.

L’esame del Progetto di Costituzione inizia in Assemblea il 4 marzo 1947 dopo l’elezione di Umberto Terracini alla Presidenza a seguito delle dimissioni di Saragat e si conclude il 22 dicembre dello stesso anno con l’approvazione del testo finale (presenti e votanti 515, voti favorevoli 453, voti contrari 62).

Promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre, la Costituzione della Repubblica Italiana entra in vigore il 1° gennaio 1948.

La Costituzione rappresenta la fonte suprema del diritto nel nostro ordinamento giuridico a cui tutti gli altri atti o fatti normativi devono conformarsi. Si tratta di una Costituzione scritta, composta da 139 articoli; rigida perché la modifica del testo richiede un particolare procedimento aggravato - disposto dalla stessa Costituzione (art. 138) - rispetto al procedimento di formazione delle leggi ordinarie e garantita nella sua rigidità in virtù della giurisdizione svolta dalla Corte costituzionale, che vigila sull’applicazione di leggi rispettose del dettato costituzionale (art. 134 e ss.); lunga in contrapposizione alle Costituzioni dell'800, perchè non si limita a dettare principi e regole generali sull'esercizio del potere pubblico ma reca anche diposizioni analitiche in diverse materie; aperta in quanto non pretende di individuare un punto di equilibrio tra tutti gli interessi in essa tutelati, ma lascia alla legge ordinaria il compito di individuare di volta in volta il punto di bilanciamento.

A 75 anni dalla sua entrata in vigore, la Costituzione ha dimostrato pienamente il suo dinamismo e la sua forza, che hanno consentito alle Istituzioni di traghettare il Paese attraverso vicende storiche molto diverse senza mai venire meno ai principi di democrazia, legalità e uguaglianza che la animano. La sua capacità di recepire le mutate esigenze del corpo sociale e di rinnovarsi accogliendo le nuove sensibilità che emergono nel Paese, ne preservano l’indispensabile carattere di attualità e modernità.

Le ultime modifiche in ordine cronologico vanno proprio in questa direzione: la legge costituzionale dell'11 febbraio 2022, n. 1, ha esteso la tutela del paesaggio, disposta dall’articolo 9, all’ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. La legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 ha aggiunto un comma all’articolo 119, disponendo che la Repubblica riconosce la peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità. Da ultimo, la legge costituzionale 26 settembre 2023, n.1 ha modificato l'art. 33 aggiungendo un comma con cui si riconosce il valore educativo, sociale e del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

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